I proventi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani solitamente vengono fatti rientrare nella seguente tipologia:
a) TARI presuntiva tributo;
b) TARI puntuale tributo di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 20 aprile 2017;
c) la tariffa puntuale corretta di cui all’ 9 del decreto cit.;
d) TARI corrispettiva (di natura patrimoniale, non tributo) di cui all’ 1, commi 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
Quindi, in una prima (riduttiva) lettura, sembra che siano i Comuni a decidere tra proventi aventi natura tributaria e non.
Ma al di là del nomen juris utilizzato bisogna entrare nel vivo del rapporto cosiccome concretamente costruito ed instaurato dall’ente titolare con il gestore.
Anche perché trattasi di proventi che certamente non seguono la logica del prezzo o del corrispettivo, perché il produttore/utente non paga esattamente per la quantità e qualità dei rifiuti gestire dal servizio pubblico locale.
Invero, la gestione dei rifiuti urbani è un servizio obbligatorio per legge, ovvero l’utente non può esimersi o sottrarsi dal suo utilizzo, come pure dal pagare il quantum determinato autoritativamente, non certo frutto di pattuizioni tra l’utente e il gestore del servizio.

