Anche il Rapporto rifiuti urbani ISPRA-SNPA è una sorta di muraglia cinese, con tante ombre, che però per fortuna può non essere una trappola per topi.  

Il tutto sempre (la metodica è ormai questa) in un ambito precipuamente tecnico dove il mezzo diventa lo scopo, anche nei passaggi concettuali che confermano le criticità relative agli impianti intermedi e finali, alla gestione extraregionale dei sub-flussi, ai nuovi flussi di RU, alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli allegati «C» e «B» della Parte IV del TUA, alle definizioni e qualificazioni dei RU/RS, nelle loro porosità, percolamenti, eccetera.  

Eppoi tanti operatori e funzionari, come pure gli addetti ai lavori, sembrano trascurare che i dati (ad esempio della raccolta differenziata e indifferenziata) sono costruiti con metodi diversi: cfr. il decreto Ministero della transizione ecologica 26 maggio 2016 (nelle sue serie storiche fino al 2015) diverso da quanto riformava il d.lgs. n. 116 del 2020 di recepimento della direttiva 2018/851 (che modificava la direttiva 2008/98); dall’art. 205, comma 3 quater del TUA e dai dati del MUD. Aggiungasi i rifiuti di cui ai codici famiglie 15 e 20 (sintomatici, come accennato, i rifiuti di imballaggi misti codice 15.01.06 considerati scarti), i rifiuti da piccole manutenzioni (non considerati C&D) codici 17.01.07 e 17.09.04, lo spazzamento che viene considerato un rifiuto differenziato solo se recuperato, la frazione umida di cui al compostaggio che viene calcolato in 80 kg/ab./annuo, i rifiuti cc.dd. «neutrali» ossia gli spiaggiati, i cimiteriali, ecc.  

Ricompare qui la questione dianzi accennata dell’UND nel rapporto con gli artt. 198, comma 2 bis e art. 238, comma 10 del TUA e con l’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013.  

Altre previsioni stanno nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, comma 1 del TUA approvato con decreto del Ministero dell’ambiente 7 ottobre 2013 dove si considerava il PIL come un valido indicatore della produzione dei rifiuti. 

Interessante, anche ai nostri fini, è il Capitolo V° ivi inserito, titolato «Valutazione dei costi di gestione del servizio di igiene urbana» che si richiama alle schede CG MUD (vedasi il d.p.c.m. 3 febbraio 2023 dove sono cambiate le aggregazioni delle classi dimensionali dei Comuni secondo analisi dinamiche da rivedersi) ossia ai costi e ricavi teoricamente attinti dai PEF (del MTR) grezzi e validati. Per cui i dati derivanti dal d.p.r. n. 158/1999 non sono quelli del MTR e le bonifiche della banca dati operata dall’ISPRA sul MUD sembrano essere ancora insufficienti. Pervero (come altresì dianzi accennato) anche i dati della popolazione andrebbero normalizzati, non tanto sulla base della popolazione residente ISTAT, quanto agli abitanti equivalenti (turismo e pendolari). 

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