La delibera ARERA 23 gennaio 2024, n. 7 è stata adottata per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II 6 dicembre 2023, nn. 10548, 10550 ( quest’ultima sentenza del 6 dicembre 2023 è scritta molto bene, limpida e articolata, financo piacevole, addirittura è, come ho avuto modo di dire, per… palati euforici!), 12 dicembre 2023, n. 10734 e 14 dicembre 2023, n. 10775, ecc. portando a modificare più deliberazioni ARERA: principalmente la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021 e l’Allegato «A» («MTR-2») sottolineando che ciò avviene per la piena applicabilità del Piano nazionale di ripresa e resi-lienza («PNRR»), aggiornando anche i parametri di calcolo dei costi d’uso del capitale di cui al Titolo IV del MTR-2 nonché delle proprie delibere nn. 363/2021; 389/2023 e 487/2023.
Ricordo che la cit. deliberazione ARERA n. 363/2021 e il suo allegato «A» introduce una tassonomia impiantistica (impianti «integrati», «minimi», «aggiuntivi») che si rifà all’attività di programmazione e set-toriale di cui agli artt. 195, 198 bis e 199 del TUA, ma anche all’art. 7 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino dei servizi pubblici a rilevanza economica (a rete e non).
Obliquamente l’ARERA adegua alle suddette pronunce amministrative anche la propria delibera sul «Te-sto Unico della Qualità del servizio dei rifiuti urbani» («TQRIF») del 18 gennaio 2022, n. 15.

