I «costi efficienti» del MTR-ARERA come si pongono in rapporto ai «costi standard»? Questi ultimi sono un vincolo della spesa storica pubblica commisurata ai «fabbisogni standard» («FS») di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 che uniformano nell’intero territorio nazionale i diritti civili e sociali, di cui ai diversi (che ora si vuole far convergere) metodi quali ad esempio: della SOSE-IFEL; dei «costi medi» nazionali e non, come rilevati (con le bonifiche delle banche dati MUD) dall’ISPRA-SNPA nel contesto ISTAT e del MEF; dei «prezzi di riferimento» dell’ANAC, eccetera.
Siamo ai livelli essenziali delle prestazioni («LEP») quale sorta di parametro-guida per la Pubblica Ammi-nistrazione ex art. 1, commi 791-798 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), per dire che i «costi standard» del mondo degli enti locali (SOSE-IFEL) si rifanno ai «costi effettivi» che si vogliono portare col MTR-ARERA ai «costi efficienti» riconoscibili per la determinazione tariffaria tramite un PEF.
Ma come è riscontrabile, il «costo efficiente» dell’ARERA non è quelllo che va determinato (caso per caso, secondo esperienza, entro una discrezionalità che non può mancare per meglio adattare il servizio pubblico) secondo i canoni dell’economia aziendale. Infatti il calcolo rimane quello del MTR formulato secondo il metodo dei «migliori della classe» cosiccome estrapolato dall’ARERA nelle proprie attività elaborative, partendo dal panel degli operatori di settore «the best» e poi imposto agli enti locali, a colpi di deliberazioni regolatorie.
Il «costo efficiente» del MTR tramite il benchmark usa i «fabbisogni standard» per il «costo unitario effettivo» in una convergenza in progress tra «livelli essenziali prestazioni», «costi standard» e «fabbisogni standard»

