La c.d. «clausola territoriale» per motivi tra economici e ambientali si rifà agli artt. 181, 182, 182 bis e 220 del TUA (quest’ultimo modificato dall’art. 14 della legge sulla concorrenza e il mercato 12 giugno 2022, n. 118) e la delibera ARERA n. 387 del 3 agosto 2023 (di cui al monitoraggio, trasparenza, efficienza tra la raccolta differenziata e l’impianto di trattamento anche intermedio) talché dopo una disamina della situazione, l’ANAC propende per lo svolgimento di una gara con la formula dell’offerta economicamente vantaggiosa, dove anche il riconoscimento dei ricavi deve trovare una propria costruzione e rilevanza.

I Comuni spesso non sono in grado di redigere un efficace «Capitolato speciale di appalto» («CSA») coe-rente e correlato al corrispettivo-tariffa del rapporto di appalto o di concessione, nonché al PEF e al provento di cui trattasi. Qui la…. consulenza mercenaria può diventare pericolosa.

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