I costi operativi vengono giustamente inseriti nella parte variabile della tariffa e rilevano laddove ricorrano

le condizioni per riconoscere le «riduzioni» o le c.d. «scontistiche» alle utenze interessate (ad es. del nu-mero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche per le altre utenze non domestiche, ove si realizzi la scelta di cui all’art. 238, comma 10 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.ii.mm. o «TUA) scontistiche che non sarebbero efficaci poiché esse riduzioni, diminuendo la tariffa pro-quota (sic!) della parte variabile dell’utenza beneficiaria porterebbe (per la somma che «mancherebbe» alla complessiva parte variabile della tariffa) a far redistribuire questa loro riduzione alle altre utenze della stessa categoria, ciò con effetti quantomeno iniqui.

Ma ove l’affidamento del servizio pubblico venga (giustamente) congeniato come un rapporto concesso-rio (caratterizzato dall’aleatorietà, dalla non commutatività del sinallagma, ecc.) si potrà modulare la parte variabile (i relativi costi e ricavi) evitandosi l’effetto paradossale per il quale questi costi sostanzialmente vengono utilizzati come dei costi «fissi» poiché non sottratti dal titolare nei confronti del gestore, e quindi ribaltati automaticamente all’utenza.

In una concessione il gestore dovrà modulare e organizzare le proprie risorse (automezzi, personale, attrezzature, ecc.) anche in diminuzione dei propri costi, per cui la «riduzione» troverà riflesso analitico tra i costi operativi (fors’anche generali), non pesando così in carico alla tariffa degli altri utenti

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