Il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani deriva dal complesso dei costi al netto dei ricavi, in un orizzonte temporale, determinati in base ad un p.c.d. «filtro» contabile imposto dal metodo tariffario (MTR) stabilito dall’Autorità nazionale di regolazione (l’ARERA).  

L’insieme dei costi e ricavi elaborati secondo la metodologia ARERA porta a un piano economico e finanziario (PEF) proposto (p.c.d. «grezzamente» per l’IFEL) dal gestore del servizio al Comune o altro soggetto delegato (es. EGATO) che lo controllerà e integrerà per poi eventualmente validarlo ed approvarlo, articolando la sua spalmatura (sic!) sull’UD-UND secondo criteri non tanto di fiscalità locale, quanto orecchianti – almeno in parte – il metodo normalizzato di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 che però viene intersezionato con il MTR e nelle scelte regolamentari deliberate dai medesimi soggetti titolari. 

Ma la formulazione del PEF che poi determina la tariffa, risente di più variabili, anche «esogene» quali: la composizione delle utenze (verticalmente divise in UD/UND) anche nel rapporto orizzontale, oltre che verticale, tra UD e UND dove si vorrebbe instaurare una sorta di solidarietà tra le due categorie; il pendolarismo dei rifiuti; la presenza nel Comune di turisti e di pendolari; i rifiuti abbandonati; eccetera. Invece, sia gli standard quali-quantativi del SPL (di cui al TQRIF ossia alla delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15 ss.ii.mm.), sia gli scenari di scelta (indotta) dei Comuni-EGATO che altri elementi (es. gradualità) possono considerarsi quali variabili (più o meno) «endogene». 

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