E’ bene tenere sempre presente quando si esamina un caso sia il contesto, sia la sua riconducibilità storica anche con riferimento a quanto accade in più discipline: rifiuti, tariffaria e dei servizi pubblici. Non si è affrontato la questione della esclusione dalla privativa e quindi dalla tariffa riguardante gli imballaggi ter-ziari (artt. 221 e 226 del TUA); infatti la riduzione qui attiene agli aspetti «soggettivi», connessi cioè all’af-fidamento, da parte dell’utenza non domestica dei propri rifiuti recuperabili/riciclabili a una ditta terza rispetto al servizio pubblico, non quindi le «riduzioni» connesse agli aspetti organizzativi del servizio pubblico, ad esempio, circa l’istituzione e l’usufruizione del servizio di gestione di queste tipologie di rifiuti.
I regolamenti comunali (art. 198 TUA) non possono limitare le riduzioni dovendo assumere il criterio di proporzionalità stabilito nella normativa nazionale (cfr. l’art. 1, commi 642 e 649 della legge n. 147 del 2013) e che va applicato dagli enti locali, per cui va censurata la scelta regolamentare diversa, ad es. delle percentuali limitative di riduzione della parte variabile tariffaria che potranno venire disapplicate. Il criterio di proporzionalità rientra infatti nei princìpi di coordinamento del sistema tributario (artt. 117 e 119 Cost.) in quanto proiezione comunitaria, ma anche dell’art. 9, comma 3 Cost. Un altro elemento che è stato chiarito riguarda l’applicazione della riduzione in parola non solo per l’avvio al «riciclo» dei rifiuti, ma anche per le operazioni di «recupero», osservandosi, giustamente, che il rapporto tra il riciclo e il recupero è di species/genus.
Così si riportano a coerenza le diverse disposizioni normative: ivi si citano le disposizioni legislative rientranti nella materia della finanza locale (art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, come novellato dall’art. 2 della legge n. 68/2014 di conversione del d.l. n. 16/2014) e quelle specifiche sui rifiuti, che si applicano anche alla tariffa (artt. 198 e 238, comma 10 del TUA) tenuto altresì conto dell’art. 7, comma 2 del d.p.r. n.158 del 1999; degli indirizzi ministeriali emanati in seguito al d.lgs. n. 116 del 2020 (e alla circolare del Ministero della transizione ecologica 12 aprile 2021) e soprattutto dell’art. 10 della direttiva 2008/98/CE, anche considerando quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-254/2008 del 16 luglio 2009

